Il rapporto con l'installatore
Quando il consumatore si rivolge ad un artigiano (idraulico, falegname, meccanico, imbianchino, tappezziere ecc.) inizia un rapporto definito "contratto d'opera" regolato dagli art. 2222 e seguenti del codice civile.
Il rapporto con l’artigiano è basato sulla fiducia, per questo
motivo la legge consente al consumatore di recedere in qualsiasi
momento pagando all’artigiano il lavoro svolto fino ad allora. Per
prevenire simili problemi è necessario chiedere, anche solamente a
voce, un preventivo. Tuttavia questo andrebbe richiesto scritto per
lavori di una certa rilevanza.
Sempre per iscritto è
consigliabile regolare gli elementi più delicati dell’accordo
(tempi, modi, dilazioni di pagamento ecc.). Anche il preventivo
sottoscritto dal professionista o un ordine di esecuzione inviato dal
cliente all’impresa possono servire come prova.
Quando il lavoro non procede secondo gli accordi
Quando il lavoro non procede secondo gli accordi, o procede con modalità
tali da non assicurarne la buona riuscita, il consumatore, con una
lettera raccomandata, potrà invitare il prestatore d’opera ad
uniformare l’operato entro un termine “congruo”, intendendosi
per congruo, il tempo che effettivamente occorre per apportare le
modifiche richieste.
Trascorso inutilmente il termine indicato, il consumatore potrà recedere dal contratto con il diritto di chiedere il risarcimento degli eventuali danni.
Quando c' è disaccordo sul compenso
Controversie sul compenso dovuto possono sorgere nel caso in cui manchi un
preventivo oppure siano state eseguite delle prestazioni non
preventivate. Per verificare la congruità della richiesta è
possibile rivolgersi presso le Camere di Commercio o anche presso le
associazioni di categoria dell’artigianato per avere informazioni
sul costo della mano d’opera, dei materiali ed i “tempari”,
cioè il numero di ore normalmente impiegato per svolgere un
determinato lavoro.
Se il compenso richiesto dal prestatore d’opera è sproporzionato, si può pagare una somma inferiore, lasciando all’artigiano l’onere di provare che gli spetti una cifra superiore.
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